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EBookItaCodice Civile

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EBookItaCodice Civile

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALECAPO I Delle fonti del dirittoArt. 1 Indicazione delle Sono fonti del diritto:1) le leggi (Cost. 70 e seguenti, 117, 138; prel. Cod. Civ. 2, 10 e seguenti);2) i regolamenti (prel. Cod. Civ. 3 e seguenti);3) (*)4) gli usi (prel. Cod. Civ. 8 e seguenti).(*) Abrogato ad opera del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recava la dicitura: "3) le norme corporative".Art. 2 LeggiLa formazione delle leggi e lemanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Cost. 70 e seguenti, 117, 118).Art. 3 RegolamentiIl potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere costituzionale (prel Cod. Civ. 4; art. 17, legge 23 agosto 1988, n. 400).Il potere regolamentare di altre autorit esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformit delle leggi particolari (prel Cod. Civ. 4; art. 5, legge 8 giugno 1990, n. 142).Art. 4 Limiti della disciplina regolamentariI regolamenti (prel Cod. Civ. 3) non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.I regolamenti emanati a norma del secondo comma dellart. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.Art. 5 Norme corporative (*)(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive".Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (*)(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "La formazione e lefficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari".Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (*)(*) Articolo abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti".Art. 8 UsiNelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (Cod. Nav. 1).(*)(*) Secondo comma abrogato con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il precedente testo recitava: "Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto".Art. 9 Raccolte di usiGli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria (*).(*) Per gli usi generali, cfr. d. lgs. c. p. s. 27 gennaio 1947, n. 152, modificato con legge 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, cfr. R. d. 20 settembre 1934, n. 2011.CAPO II Dellapplicazione della legge in generaleArt. 10 Inizio dellobbligatoriet delle leggi e dei regolamentiLe leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (Cost. 73, 3 comma) (*).(*)(*) Cfr. anche art. 15, 5 comma, legge 23 agosto 1988, n. 400: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che questultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge". In merito alla pubblicazione degli atti normativi e delle leggi, cfr. art. 5 e seguenti, d.p.r. 28 divembre 1985, n. 1092.(*) Secondo comma abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.Art. 11 Efficacia della legge nel tempoLa legge non dispone che per lavvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.Art. 12 Interpretazione leggeNellapplicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princpi generali dellordinamento giuridico dello Stato.Art. 13 Esclusione dellapplicazione analogica delle norme corporative (*)(*) Articolo abrogato dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Il testo recitava: "Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati".Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionaliLe leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2).Art. 15 Abrogazione delle leggiLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch la nuova legge regola lintera materia gi regolata dalla legge anteriore.Art. 16 Trattamento dello stranieroLo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit e salve le disposizioni contenute in leggi speciali (*).Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (Cost. 10; Cod. Civ. 2505).(*) Cfr. legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); legge 19 maggio 1975, n. 151; d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 conv. in legge 28 febbraio 1990, n. 39; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sullimmigrazione e sulla condizione dello straniero), modif. dal d. lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 e dal d. lgs. 13 aprile 1999, n. 113.Artt. 17 - 31 (*)(*) Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dallart. 73, legge 31 maggio 1995, , sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995. Il testo degli articoli 17-31 riportato qui di seguito:Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit delle persone e dei rapporti di famigliaLo stato e la capacit delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati allestero.Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugiI rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dallultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugiI rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figliI rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternit accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale delladottante al tempo delladozione.Art. 21 Legge regolatrice della tutelaLa tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dellincapace.Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della propriet e degli altri diritti sulle coseIl possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morteLe successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.Art. 24 Legge regolatrice delle donazioniLe donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioniLe obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto stato conchiuso. E salva in ogni caso la diversa volont delle parti.Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.Art. 26 Legge regolatrice della forma degli attiLa forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont regolata dalla legge del luogo nel quale latto compiuto o da quella che regola la sostanza dellatto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se comune.Le forme di pubblicit degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.Art. 27 Legge regolatrice del processoLa competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolgeArt. 28 Efficacia delle leggi penali e di poliziaLe leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.Art. 29 ApolidiSe una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.Art. 30 Rinvio ad altra leggeQuando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.Art. 31 Limiti derivanti dallordine pubblico e dal buon costumeNonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari allordine pubblico o al buon costume.LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA TITOLO I DELLE PERSONE FISICHEArt. 1 Capacit giuridica La capacit giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito <http:/www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Torts/Baratto2.html>sono subordinati allevento della nascita (462, 687, 715, 784). (3 comma abrogato). Art. 2 Maggiore et. Capacit di agire La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una et diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono unet inferiore in materia di capacit a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato allesercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. Art. 3 (abrogato) Art. 4 Commorienza Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a unaltra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, allordine pubblico o al buon costume (1418). Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che le per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalit dalla legge indicati. Art. 7 Tutela del diritto al nome La persona, alla quale si contesti il diritto alluso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dalluso che altri indebitamente ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). Lautorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pi giornali. Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso previsto dallarticolo precedente, lazione pu essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne dessere protette. Art. 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato limportanza del nome, pu essere tutelato ai sensi dellart. 7. Art. 10 Abuso dellimmagine altrui Qualora limmagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui lesposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, lautorit giudiziaria, su richiesta dellinteressato, pu disporre che cessi labuso, salvo il risarcimento dei danni. TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE CAPO I Disposizioni generaliArt. 11 Persone giuridiche pubbliche Le Province e i Comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti). Art. 12 Persone giuridiche private Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivit nellambito della Provincia, il Governo pu delegare ai prefetti la facolt di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2). Art. 13 Societ Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti). CAPO II Delle associazioni e delle fondazioniArt. 14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La fondazione pu essere disposta anche con testamento (600). Art. 15 Revoca dellatto costitutivo della fondazione Latto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare lattivit dellopera da lui disposta. La facolt di revoca non si trasmette agli eredi. Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni Latto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dellente, lindicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le norme sullordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione delle rendite. Latto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dellente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28). Le modificazioni dellatto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dallautorit governativa nelle forme indicate nellart. 12 (att. 4). Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredit e legati La persona giuridica non pu acquistare beni immobili, n accettare donazioni o eredita, n conseguire legati senza lautorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7). Senza questa autorizzazione, lacquisto e laccettazione non hanno effetto. Art. 18 Responsabilit degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso lente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E per esente da responsabilit quello degli amministratori il quale non abbia partecipato allatto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che latto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392). Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nellart. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384). Art. 20 Convocazione dellassemblea delle associazioni Lassemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta lanno per lapprovazione del bilancio. Lassemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8). Art. 21 Deliberazioni dellassemblea Le deliberazioni dellassemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met degli associati. In seconda convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto. Per modificare latto costitutivo o lo statuto, se in essi non altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dellassociazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11). Art. 22 Azioni di responsabilit contro gli amministratori Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dallassemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941). Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni Le deliberazioni dellassemblea contrarie alla legge, allatto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dellente, di qualunque associato o del pubblico ministero. Lannullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dellassociazione, pu sospendere, su istanza di colui che lha proposto limpugnazione, lesecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori (att. 10). Lesecuzione delle deliberazioni contrarie allordine pubblico o al buon costume pu essere sospesa anche dallautorit governativa (att. 9). Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dallatto costitutivo o dallo statuto. Lassociato pu sempre recedere dallassociazione se non ha assunto lobbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dellanno in corso, purch sia fatta almeno tre mesi prima. Lesclusione dun associato non pu essere deliberata dallassemblea che per gravi motivi; lassociato pu ricorrere allautorit giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano st

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